acquisto ex art. 2343 bis, u.c., nell'ambito delle operazioni correnti
della società
Not. S. Di Mauro
06.09.2001
L'art.2343-bis, u.c., c.c., esclude
la necessità della relazione giurata di un esperto, per il caso in cui
l'acquisto sia effettuato a condizioni normali nell'ambito delle
"operazioni correnti " della società.
Nel mio caso, la società ha quale
oggetto la gestione di ipermercati e dovrebbe procedere, nei due anni
dall'iscrizione della stessa nel registro imprese, e per un corrispoettivo
superiore al decimo del capitale sociale, all'acquisto di un locale ad uso
commerciale, di proprietà di uno dei soci fondatori.
Il commercialista della società
insiste per fare l'atto di vendita senza la relazione giurata dell'esperto, ritenendo
che ricorre la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art.2343-bis, c.c.
Not. Maurizio Citrolo
06.09.2001
La ratio dell'art.
2343 bis, c.c., è di evitare l'annacquamento del capitale sociale che potrebbe
scaturire dall'acquisto di un bene per un corrispettivo superiore al suo
effettivo valore.
E' chiaro che
questo rischio c'è sempre, ed a presidio dei soci e dei creditori per le
operazioni avventate poste in essere dagli amministratori c'è la loro
responsabilità a norma degli artt. 2392 e 2394, c.c., ma il legislatore
considera questo rischio particolarmente urgente nel caso in cui la società
acquisti beni dai soci fondatori, per il rapporto che sussiste tra i soci
stessi e la società e chi la amministra.
La legge individua
delle fattispeci in cui il rischio descritto non sussiste, e tra queste
l'acquisto effettuato a "condizioni normali" nell'ambito delle
"operazioni correnti".
In questo caso,
come per gli acquisti effettuati in Borsa, c'è un prezzo di riferimento, e
quindi non si ha motivo di paventare danno per la società ed i creditori.
Le
"operazioni correnti" non si identificano con le operazioni che
rientrino nell'oggetto sociale; per i motivi esposti occorre che si tratti di
operazione ripetuta più volte in modo da poter identificare una
"normalità" del corrispettivo della stessa.
Il che
probabilmente non è possibile nel caso proposto.
Not. Sergio Marciano
La società
gestisce ipermercati, non è una immobiliare che commercia immobili.
Non
sembra si possa aderire a quanto chiede il commercialista.
Not. Rotta Gentile
Dovendo stipulare un atto di tal
genere senza perizia, visto che vi è chi sostiene che la violazione del
2343 bis, essendo violazione di norma imperativa, comporta nullità
dell'atto, data l’incertezza interpretativa, ne ho preventivamente parlato con
il Conservatore, che ha espresso parere favorevole a tale stipula.
Not. M. Acquaroni
Bene.
Da oggi sappiamo
che il Conservatore degli Archivi Notarili ha anche il potere di dare al codice
una interpretazione autentica, anzi, derogativa, anzi, di Jus dicere.
Non si dirà più al
cliente: "il codice dice di fare", ma piuttosto "il codice
suggerisce di fare (al Conservator piacendo)".